Descrizione
Per le ragioni meglio precisare con ordinanza n. 3/2026, in attuazione all’art. 1, comma 1, della L.R. 3/2020, è consentita la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e di potatura, provenienti da attività agricola (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo dell’anno successivo), nelle seguenti giornate:
da Sabato 14 marzo 2026 a martedì 31 marzo 2026
alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell’ambiente:
- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi in assenza di vento;
- Nel caso che in seguito all’accensione di fuochi, sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità per la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza;
- La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
- La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Piemonte lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
La violazione delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è punita come previsto dall’art. 7/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con applicazione della disciplina sanzionatoria di cui alla Legge 689/81.