004207
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Regione Piemonte

Atti di riconoscimento

  • Servizio attivo

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.


A chi è rivolto

Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.

Descrizione

Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali o solo dal padre
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Copertura Geografica

Comune di San Damiano Macra

Come fare

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
  • Comune ove è avvenuto il parto
  • Comune di residenza dei genitori
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)

Cosa serve

Si necessita dei seguenti documenti:

  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
  • Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
  • Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
  • Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
  • Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]

Cosa si ottiene

Un atti di riconoscimento

Tempi e scadenze

Nessuna scadenza

Informazioni servizio

  • Non digitale

Informazioni

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Contatto Ufficio Demografici

0171.900203

fax: 0171.900935

Pagina aggiornata il 20/03/2025

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